Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche – Stagione 2025/2026

Adottato dalle società sportive:
S.S.D. Fidelis Andria 2018, S.S.D. Barletta Calcio 1922, A.S. Bisceglie 1913, A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, A.S.D. Canosa Calcio 1948.

Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’AIA, l’AIC e l’AIAC per “Il rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione” del 4 agosto 2017;
visto l’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC;
è adottato il presente Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (di seguito “Codice di Condotta”).

Art. 1 – Principi

Le Società Sportive e i loro tifosi rispettano l’ordinamento giuridico e ispirano la propria condotta a valori di lealtà, probità, correttezza e civile convivenza.
Essi ripudiano ogni forma di violenza e ogni comportamento discriminatorio, ovvero qualsiasi condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale, o che configuri propaganda ideologica vietata dalla legge.
Sono rifiutati anche comportamenti contrari ai principi di probità e correttezza che istighino all’odio o alla violenza.

Art. 2 – Gradimento e finalità

Il “Gradimento” è la facoltà delle Società Sportive di adottare, nei confronti dei soggetti responsabili delle condotte indicate all’art. 3, i seguenti provvedimenti:

rifiuto di vendere il titolo di accesso allo stadio;

sospensione temporanea o definitiva del titolo di accesso, incluso l’allontanamento immediato dallo stadio anche durante la gara.

Il Gradimento può essere applicato anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto del titolo.
La finalità è garantire che lo stadio sia un luogo sicuro e accogliente per tutti gli spettatori, incluse le famiglie con bambini.

Art. 3 – Condotte rilevanti

Sono rilevanti tutte le condotte collegate a un Evento, indipendentemente da luogo e tempo, anche al di fuori dell’impianto sportivo o in occasione di trasferte.

È considerato Evento qualsiasi iniziativa organizzata dalla Società Sportiva, non solo le gare.

Il Gradimento può essere esercitato per condotte:

contrarie ai valori dello sport e al pubblico pudore;

discriminatorie o offensive su base razziale, territoriale, etnica, sessuale, religiosa o sociale;

che incitino all’odio o alla violenza;

che minaccino, offendano o denigrino persone, istituzioni, autorità, società sportive, dipendenti, steward o personale di sicurezza;

che arrechino danno all’immagine, al nome o al decoro della Società Sportiva.

Sono inoltre rilevanti condotte quali:

bagarinaggio o attività di secondary ticketing;

cessione o acquisto di titoli tramite canali non ufficiali;

accesso allo stadio senza valido titolo o con titolo intestato a persona diversa;

invasione di campo o accesso ad aree proibite;

attività commerciali o promozionali non autorizzate;

uso o contraffazione dei marchi della Società Sportiva.

Rientrano tra le condotte rilevanti anche la violazione del Regolamento d’uso dell’impianto, dei Termini e Condizioni degli abbonamenti e delle condizioni di vendita dei titoli di accesso.

Art. 4 – Condizioni

Il Gradimento non dà diritto ad alcun rimborso.
Eventuali benefit dei programmi di fidelizzazione restano validi, salvo che riguardino la gara oggetto del provvedimento.

In caso di ulteriori condotte rilevanti durante il periodo di Gradimento, possono essere adottati nuovi provvedimenti cumulativi.

Il Gradimento può essere esercitato solo per le gare disputate nello stadio della Società Sportiva.
Resta sempre possibile l’allontanamento immediato del soggetto colto in flagrante.

Art. 5 – Pubblicità

Il Codice di Condotta è pubblicato sul sito ufficiale delle Società Sportive e diffuso sui loro canali social.
La dicitura di accettazione del Codice deve essere riportata su tutti i titoli di accesso.

Art. 6 – Fonti

Le condotte rilevanti possono essere accertate tramite:

segnalazioni di steward, SLO o personale incaricato;

segnalazioni delle autorità pubbliche o di altre società sportive;

immagini di videosorveglianza;

contenuti diffusi sui social network;

fonti aperte in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art. 7 – Parametri di valutazione

I provvedimenti sono valutati considerando:

dolo o colpa;

gravità del pericolo o del danno;

natura del bene leso;

precedenti comportamenti del soggetto;

condotta successiva (ravvedimento, collaborazione, condotte riparatorie);

ruolo del soggetto (istigatore, promotore, compartecipe).

Art. 8 – Durata dei provvedimenti

La durata è proporzionata alla gravità della condotta e può variare da una o più gare fino all’esclusione definitiva.

Tabella esemplificativa a pagina 5 del documento visionabile a questo link.

Art. 9 – Procedure

La contestazione della condotta è comunicata per iscritto al soggetto responsabile.
In casi urgenti può essere notificata preventivamente al controllo accessi.

Il soggetto può presentare giustificazioni entro 5 giorni.
La Società decide entro 30 giorni; in caso di silenzio, la richiesta si intende rigettata.

Restano fermi i diritti di ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Art. 10 – Minori

Il Gradimento può essere applicato anche ai minori che abbiano compiuto 14 anni.

Art. 11 – Rapporti con altri procedimenti

Il Gradimento è indipendente da eventuali procedimenti penali o civili e da provvedimenti della pubblica autorità (es. DASPO).
Non preclude l’azione giudiziaria della Società Sportiva.

Art. 12 – Entrata in vigore e modifiche

Il Codice si applica dalla data di sottoscrizione per la stagione 2025/2026.
Le Società possono modificarlo con efficacia immediata, anche per chi ha già acquistato titoli di accesso.
Le modifiche saranno pubblicate sui canali ufficiali.

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Author

Francesco Lucivero

Nato nel 1986, giornalista pubblicista con un passato da speaker radiofonico, è appassionato di comunicazione sportiva e culturale, oltre che di musica e contenuti lontani dal cosiddetto "mainstream". Nell'ambito di collaborazioni con importanti editori italiani, oltre che di uffici stampa, realizza articoli, interviste e contenuti per web, radio, televisione e social media. Attualmente, oltre che con il Bisceglie Calcio, collabora anche con Sportal.it.

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